Pubblicazioni di Matrimonio Religioso (cattolico o acattolico)
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Servizio attivo
Per poter contrarre matrimonio religioso è necessario fare richiesta di pubblicazioni. La pubblicazione accerta che non vi sono impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

A chi è rivolto
Possono richiedere la pubblicazione di matrimonio i futuri sposi, di cui almeno uno sia residente nel comune di Magreglio.
Se i futuri sposi sono residenti in Comuni differenti, è sufficiente richiedere la pubblicazione in uno dei due Comuni; sarà cura del Comune gestore richiedere le pubblicazioni anche al comune di residenza dell’altro nubendo
Descrizione
Per poter contrarre matrimonio religioso è necessario, prima di richiedere le pubblicazioni al Comune, recarsi in parrocchia e richiedere le pubblicazioni al Parroco di Magreglio (matrimonio cattolico) o al Ministro del Culto (matrimonio acattolico), davanti al quale avverrà la celebrazione.
Il Parroco / Ministro di Culto chiederà ai nubendi di presentare il certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile. Questo documento viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento, ed è previsto il pagamento della marca da bollo da € 16,00; lo stesso documento può essere anche scaricato in autonomia dal sito di ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it, autenticandosi tramite SPID o CIE. Anche in questo caso verrà richiesto il pagamento telematico del bollo (€ 16,00).
In alternativa può essere presentata al Parroco / Ministro di Culto un’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (vedi fac-simile allegato), autorizzando lo stesso a verificare presso il Comune la veridicità di quanto dichiarato dai nubendi (art. 71 c. 4 DPR 445/2000, come modificato dalla L. 120/2020 art. 30 – bis c. 1 lett. b.). In questo caso, il documento sarà esente da bollo.
Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità a terzi della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi in Tribunale alla celebrazione.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del "nulla osta" o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
I cittadini stranieri che non comprendono la lingua italiana dovranno farsi assistere da un traduttore-interprete.
Come fare
Per avviare la pratica di richiesta della pubblicazione, i futuri sposi devono presentare ciascuno domanda online oppure recarsi in Comune presso l’ufficio di Stato Civile (previa prenotazione obbligatoria ove prevista) presentando ciascuno il modulo di comunicazione dati, debitamente compilato, disponibile nella sezione "Documenti" di questa pagina e la richiesta di pubblicazione in originale rilasciata dal Parroco di una Parrocchia di Magreglio (matrimonio concordatario) o dal Ministro di Culto (matrimonio acattolico).
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Terminati i controlli, da parte dell'ufficiale di stato civile, verrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE), se la richiesta è online
- documento di identità dei futuri sposi in corso di validità
- 1 marca da bollo da € 16,00 (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune)
- Almeno uno dei 2 futuri sposi deve essere residente a Magreglio
- per i cittadini stranieri: Nulla osta legalizzato o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia. Se il cittadino straniero non è residenti in Italia è possibile che il certificato di capacità matrimoniale venga rilasciato dal Comune di attuale residenza all’estero
- Richiesta di pubblicazioni del Parroco/Ministro di culto
- Modulo di comunicazione dati per la pubblicazione di matrimonio (un modello dovrà essere compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa).
- Per attivare il servizio occorre: SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE), se la richiesta è online documento di identità dei futuri sposi in corso di validità 1 marca da bollo da € 16,00 (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune) Almeno uno dei 2 futuri sposi deve essere residente a Magreglio per i cittadini stranieri: Nulla osta legalizzato o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia. Se il cittadino straniero non è residenti in Italia è possibile che il certificato di capacità matrimoniale venga rilasciato dal Comune di attuale residenza all’estero Richiesta di pubblicazioni del Parroco/Ministro di culto Modulo di comunicazione dati per la pubblicazione di matrimonio (un modello dovrà essere compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa).
Cosa si ottiene
Terminati i controlli, da parte dell'ufficiale di stato civile, verrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio. I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l’ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenta, al termine del quale verrà redatto l’atto con l’avviso di matrimonio che verrà affisso all’Albo pretorio del Comune gestore e dell’eventuale comune di residenza dell’altro nubendo.
Al termine della pubblicazione l’ufficiale dello stato civile rilascerà un certificato di eseguite pubblicazioni che i nubendi dovranno consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Procedure legate all'esito
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo pretorio on-line del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione (ricordiamo che la pubblicazione all'albo dura otto giorni) ed entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se la pubblicazione è stata effettuata in più comuni il computo sarà dal giorno in cui tutte le pubblicazioni sono state compiute.
Tempi e scadenze
L’istanza va presentata almeno due mesi prima rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio. Entro 30 giorni dall’invio della modulistica i nubendi saranno contattati dall’ufficiale di stato civile per concordare l’appuntamento per la firma del verbale delle Pubblicazioni.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Casi Particolari
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI:
Autorizzazione del Tribunale civile: per le donne divorziate o vedove da meno di 300 giorni che intendono sposarsi nuovamente prima di tale termine;
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni: per chi ha compiuto 16 anni ed intende contrarre matrimonio prima della maggiore età;
Dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile: per sposi parenti o affini da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Cittadini stranieri
Il cittadino straniero, che intende sposarsi in Italia, dovrà presentare, unitamente all’istanza di pubblicazione, una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese – Consolato o Ambasciata straniera in Italia – dal quale risulti che, giusta le leggi cui sono sottoposti, nulla osta al matrimonio ai sensi dell’art. 116 Codice Civile. Il suddetto documento deve contenere tutti i dati relativi alla persona interessata: luogo e data di nascita, esatta residenza, stato civile e generalità dei genitori.
Per la donna divorziata o vedova occorre che venga indicata sul nulla osta la data del divorzio o vedovanza unitamente al nome e cognome del precedente coniuge. Per poter procedere con le pubblicazioni occorre tuttavia che siano trascorsi almeno 300 gg dalla predetta data.
Per i paesi che non hanno sottoscritto alcuna convenzione con l’Italia, occorre la legalizzazione del documento suddetto da parte della Prefettura competente.
Per i cittadini di Austria, Germania Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia è richiesto il certificato di capacità matrimoniale in originale rilasciato dal Comune di residenza all’estero o dall’Autorità competente del proprio Paese – Consolato o Ambasciata straniera in Italia - anziché il nulla osta. Per questo documento non è richiesta né la traduzione né la legalizzazione.
ATTENZIONE: Il certificato di capacità matrimoniale e il nulla osta al matrimonio hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Il documento deve essere presentato in originale.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Per i cittadini di Australia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Norvegia, Polonia, Siria, Stati Uniti d’America, Svezia o per lo straniero rifugiato che gode di protezione internazionale, occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile per avere indicazioni in merito alla documentazione da produrre.
Quanto costa
La presentazione della domanda è gratuita ad eccezione del costo della marca da bollo
Accedi al servizio
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Documenti
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