Descrizione
con l’entrata in vigore della l.r. n. 24/2018, ed in particolare con quanto previsto nell’art. 4 “Modifiche all’articolo 77 della l.r. 10/2003”, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stata ampliata la platea delle imprese che possono beneficiare dell’azzeramento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), secondo un percorso già attivato, in via sperimentale, per l’anno 2018.
L’agevolazione si inserisce fra le azioni concrete messe in campo dalla Giunta Regionale per sostenere le imprese, con particolare riferimento a quelle che si impegnano a mantenere l’occupazione in Lombardia. Infatti, dopo un primo anno di sperimentazione che ha visto il coinvolgimento del territorio dei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con questo provvedimento la Giunta di Regione Lombardia ha deciso di estendere questo beneficio.
Le imprese costituite tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, potranno infatti beneficiare dell’agevolazione per un periodo di imposta di inizio dell’attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Potranno beneficiare dell’azzeramento dell’aliquota IRAP, così come previsto dalla d.g.r. 1266 del 18 febbraio 2019, le imprese che esercitano alternativamente attività:
a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
b) artigianali, come definita dall’art. 4, comma 2, lett. f), del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell’annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese (ad esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell’agevolazione le attività artigianali di servizi);
Per beneficiare dell’agevolazione IRAP le attività di impresa sopra indicate devono avere sede legale od operativa nel territorio della Lombardia e, svolgere le attività:
- nei centri storici come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici:
o dei comuni capoluogo di Provincia
o dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
nonché
- nei comuni fino a 3.000 abitanti: in questo caso, il beneficio fiscale opera su tutto il territorio comunale
Tutti i dettagli operativi per beneficiare dell’agevolazione in oggetto sono indicati nella d.g.r. 1266 del18 febbraio 2019
L’agevolazione si inserisce fra le azioni concrete messe in campo dalla Giunta Regionale per sostenere le imprese, con particolare riferimento a quelle che si impegnano a mantenere l’occupazione in Lombardia. Infatti, dopo un primo anno di sperimentazione che ha visto il coinvolgimento del territorio dei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con questo provvedimento la Giunta di Regione Lombardia ha deciso di estendere questo beneficio.
Le imprese costituite tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, potranno infatti beneficiare dell’agevolazione per un periodo di imposta di inizio dell’attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Potranno beneficiare dell’azzeramento dell’aliquota IRAP, così come previsto dalla d.g.r. 1266 del 18 febbraio 2019, le imprese che esercitano alternativamente attività:
a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
b) artigianali, come definita dall’art. 4, comma 2, lett. f), del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell’annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese (ad esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell’agevolazione le attività artigianali di servizi);
Per beneficiare dell’agevolazione IRAP le attività di impresa sopra indicate devono avere sede legale od operativa nel territorio della Lombardia e, svolgere le attività:
- nei centri storici come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici:
o dei comuni capoluogo di Provincia
o dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
nonché
- nei comuni fino a 3.000 abitanti: in questo caso, il beneficio fiscale opera su tutto il territorio comunale
Tutti i dettagli operativi per beneficiare dell’agevolazione in oggetto sono indicati nella d.g.r. 1266 del18 febbraio 2019