Combustione e accensione fuochi

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Si informa che, salvo direttive impartite dalla Regione Lombardia in merito al divieto di accensione fuochi e/o bruciare sterpaglie e comunicati diramati dalla Comunità Montana Triangolo Lariano di Canzo, il Comune ha in vigore l’ordinanza n.34/2014 che cita che:

ORDINA

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:
dal 1 ottobre al 31 marzo dal Lunedì al Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ora di fine combustione);
dal 1 aprile al 30 giugno dal Lunedì al Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 (ora di fine combustione);
dal 15 luglio al 15 settembre è fatto divieto di:

  • Accendere fuochi;
  • Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
  • Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli (dalle ore 00.00 alle 08.00 e dalle ore 19.00 alle 24.00);
  • Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
  • Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
  • Far brillare mine;
  • Usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

  • Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
  • Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera da vegetazione;
  • Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
  • Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
  • Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
  • Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
  • Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;

È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.).

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate sanzioni da €.125,00 a €.1.000,00 che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81.

Pagina aggiornata il 04/04/2024

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