Si informa che, salvo direttive impartite dalla Regione Lombardia in merito al divieto di accensione fuochi e/o bruciare sterpaglie e comunicati diramati dalla Comunità Montana Triangolo Lariano di Canzo, il Comune ha in vigore l’ordinanza n.34/2014 che cita che:
ORDINA
In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:
dal 1 ottobre al 31 marzo dal Lunedì al Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ora di fine combustione);
dal 1 aprile al 30 giugno dal Lunedì al Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 (ora di fine combustione);
dal 15 luglio al 15 settembre è fatto divieto di:
- Accendere fuochi;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli (dalle ore 00.00 alle 08.00 e dalle ore 19.00 alle 24.00);
- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Far brillare mine;
- Usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera da vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;
È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.).
AVVERTE
Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate sanzioni da €.125,00 a €.1.000,00 che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81.
Pagina aggiornata il 04/04/2024